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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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4 marzo 2026

GLI ESPERTI RISPONDONO

LE REGOLE 2026 PER L’ACCESSO AL POSTICIPO DI PENSIONAMENTO. I requisiti necessari: “quota 103” entro il 2025 o pensione anticipata ordinaria entro il 2026

Ci pervengono con una certa frequenza richieste di informazioni e chiarimenti in merito al posticipo di pensionamento (c.d. “bonus Maroni”, dal Ministro che la concepì per primo nel 2004, ma più recentemente ribattezzato come “bonus Giorgetti” dall’attuale Ministro che lo ha riproposto), motivo questo per il quale ci pare di fare cosa utile nel riassumerne qui gli aspetti di maggior interesse.

L’opzione in argomento è stata reintrodotta nel 2023 (art.1, co. 286, L. 197/22) solo per chi avesse maturato “quota 103” e poi estesa nel 2025 a chi avesse maturato la pensione anticipata (art. 1, co.161, L. 207/24), e ora gode di proroga per il 2026 (art.1, co. 196, L. bilancio 2026 n. 199/25).

La norma in vigore consente, ai lavoratori privati e pubblici interessati che abbiano maturato entro il 31.12.25 il diritto a “quota 103” (41 anni di contributi + 62 anni d’età, non più confermata per l’anno in corso) oppure che maturino entro il 31.12.26 il diritto a “pensione anticipata ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica), di continuare a lavorare optando per la destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico (il 9,19% della retribuzione imponibile per i lavoratori privati; l’8,89% per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap). L’opzione è invece preclusa per quanti avessero raggiunto i 67 anni d’età per la pensione di vecchiaia oppure fossero titolari di pensione diretta.

Un vantaggio immediato per il lavoratore pubblico o privato, dunque, che nasce dalla destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico non versati all’INPS, e che si traduce al momento in un apprezzabile aumento netto dello stipendio anche in considerazione del fatto che detti importi sono esenti da IRPEF in quanto non concorrono alla formazione del reddito, come precisato con risoluzione n. 45/2025 da Agenzia Entrate. È comunque utile ricordare come la simulazione operata l’anno scorso dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio abbia dimostrato che l’opzione posticipo del pensionamento risulti meno vantaggiosa man mano che ci si avvicini all’età della pensione di vecchiaia (fissata oggi a 67 anni).

Il lavoratore interessato al posticipo di pensionamento deve presentare domanda all’INPS di rinuncia all’accredito previdenziale e di bonus in busta paga. Nel caso lo faccia prima della decorrenza utile a pensione a cui avrebbe diritto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti previsti dalla norma, ed entro 30 giorni ne attesta formalmente il riconoscimento, dando comunicazione dell’accoglimento della domanda al datore di lavoro. A seguire, il datore di lavoro provvederà all’accredito in busta paga dei contributi non versati a INPS dalla prima data di decorrenza utile della pensione.

Qualora invece il lavoratore abbia esercitato l’opzione in presenza o dopo la prima decorrenza utile della pensione cui ha diritto, l’accredito in busta paga dei contributi IVS non versati a INPS decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio dell’opzione in questione.

Ricordiamo, a tal proposito, che in caso di pensione anticipata ordinaria, la finestra mobile è di 3 mesi (5 mesi invece per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS e CPUG).

Giancarlo Pittelli

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