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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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GLI ESPERTI RISPONDONO

RUBRICA PUBBLICO IMPIEGO

A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Buongiorno, sono un dipendente del Ministero della Cultura, in servizio presso la sede di Napoli. Vi chiedo notizie relativamente alla disciplina applicabile all’assegno ad personam in caso di progressione tra le aree, nonché quali siano gli effetti connessi al mantenimento dello stesso e alla sua eventuale riassorbibilità. Grazie.

Luca, Napoli

R: La materia di che trattasi è normata dall’articolo 52, comma 5, del CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021. Lo stesso articolo definisce gli effetti economici del passaggio tra le aree, stabilendo nello specifico come i differenziali stipendiali cessino di essere corrisposti, fatta salva la quota necessaria a garantire l’invarianza della retribuzione fissa annua composta dallo stipendio tabellare, dall’indennità di amministrazione e dai differenziali stipendiali.
Tuttavia la disciplina contrattuale non reca, invece, una specifica regolamentazione relativa all’ipotesi in cui il dipendente sia titolare, in aggiunta al trattamento economico sopraindicato, di un assegno ad personam. Appare evidente come in ordine alla valutazione circa la conservazione, la misura e l’eventuale riassorbibilità dell’assegno ad personam, abbia un rilievo determinante la natura giuridica dello stesso e le fonti che ne hanno previsto l’attribuzione (normativa o negoziale), a cui ovviamente occorrerà fare riferimento per individuarne i relativi effetti.

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