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GLI ESPERTI RISPONDONO

Disabilità e scuola, la Cassazione dice no all’orario ridotto per gli alunni con handicap: “Il tempo-scuola è un diritto fondamentale e non può essere ridotto per mancanza di insegnanti di sostegno”

L’ultima parola sulla frequenza scolastica degli alunni con disabilità arriva dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 23363 del 16 luglio scorso, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito un principio destinato a fare giurisprudenza: il bambino con disabilità ha diritto di frequentare la scuola per l’intero orario previsto per tutti gli alunni.

Una riduzione dell’orario può essere ammessa solo in casi eccezionali, quando esistano valide ragioni legate alla salute e alle specifiche esigenze del minore, e non può mai essere imposta per mancanza di personale o per difficoltà organizzative.

La decisione, accogliendo il ricorso dei genitori di un bambino con grave disabilità iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria, ribalta completamente la sentenza della Corte d’Appello che aveva invece ritenuto legittima la riduzione dell’orario. I giudici di legittimità hanno infatti riconosciuto che l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore inferiore all’orario scolastico non può tradursi automaticamente in una limitazione della frequenza.

Il caso

La vicenda ha origine da una scuola dell’infanzia paritaria del Veneto, dove un bambino con grave disabilità certificata, accompagnata da comportamenti definiti “potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri”, era stato costretto a uscire anticipatamente alle 14.30 mentre i compagni proseguivano le attività fino alle 16.00. I genitori si sono rivolti al Tribunale di Treviso, denunciando una condotta discriminatoria ai sensi della legge n. 67 del 2006. Il Tribunale aveva dato loro ragione, condannando la scuola al risarcimento del danno non patrimoniale per 10.000 euro.

La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione. Secondo i giudici del gravame, il diritto alla piena integrazione scolastica del minore disabile non si realizzerebbe attraverso l’astratta attribuzione di un determinato monte ore, ma attraverso il Piano Educativo Individualizzato  che, per quell’anno scolastico, prevedeva 20 ore settimanali di sostegno e 9 di assistenza. La frequenza a tempo pieno, sostenevano, non era possibile perché le ore di sostegno assegnate non coprivano l’intero orario.

I genitori del bambino non si sono arresi e hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la scuola avrebbe dovuto garantire la frequenza per tutto l’orario, indipendentemente dal numero di ore di sostegno programmate.

Le motivazioni del giudice

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, formulando un principio di portata generale. “Il bambino disabile, anche in situazione di grave handicap, ha il diritto di frequentare la scuola per l’intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni”, si legge nella sentenza. Una riduzione di tale orario può essere ammessa “soltanto in casi eccezionali, allorché ricorrano valide e certificate ragioni nell’interesse dello stesso alunno disabile”, con specifico riguardo alle esigenze di cura e salute.

I giudici hanno chiarito che “al bambino disabile non può essere imposta una frequenza dimidiata o una riduzione di orario per la mera circostanza che l’insegnante di sostegno non copra l’intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni”. La contrazione dell’orario “non può farsi dipendere da carenza di personale o da difficoltà organizzative della scuola” né può rappresentare “la soluzione a comportamenti problematici dell’alunno stesso”.

Il ragionamento del giudice si fonda su un’interpretazione sistematica delle norme: l’art. 12 della legge n. 104 del 1992, la legge n. 67 del 2006 sulla discriminazione, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18 del 2009) e i principi costituzionali degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione. La Corte ha richiamato in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987, che già trentanove anni fa aveva riconosciuto che “la frequenza scolastica è un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione”.

Un passaggio cruciale della decisione riguarda il ruolo dell’insegnante di sostegno: “L’assegnazione dell’insegnante di sostegno rappresenta una misura compensativa che ha l’obiettivo di favorire la piena integrazione” e non può trasformarsi “in uno strumento che finisce per limitare la frequenza scolastica consentita”. L’insegnante di sostegno, secondo l’ordinamento, non è un “sorvegliante speciale” ma partecipa alla programmazione educativa e didattica in contitolarità con gli altri docenti.

Quanto al PEI, la Corte ha precisato che “l’atto amministrativo non può comprimere il diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica”. La mancata impugnazione del piano dinanzi al TAR non impedisce al giudice ordinario di accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto e di disapplicarlo.

La sentenza si applica anche alle scuole paritarie, che “svolgendo un servizio pubblico, sono tenute ad accogliere chiunque […] compresi gli alunni e gli studenti con disabilità”, come già stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2017.

La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d’Appello e rinviato la causa a diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà ora decidere anche sulle spese processuali.

Di Andrea Carlino

FONTE ORIZZONTE SCUOLA
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