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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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GLI ESPERTI RISPONDONO

Decreto Commissari. Ok definitivo dalla Camera: autorizzazioni e accreditamenti per Case e Ospedali di Comunità diventano più veloci

Per gli interventi finanziati dal Pnrr, l’ok si intende rilasciato contestualmente alla presentazione dell’istanza. Le Regioni avranno 12 mesi per verificare i requisiti. L’obiettivo è rispettare i tempi stringenti previsti dal Piano. IL TESTO

L’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il decreto che contiene disposizioni in materia di commissariamenti straordinari e concessioni. Il provvedimento, all’articolo 6-bis, modifica il decreto legislativo n. 502 del 1992, introduce una semplificazione procedurale significativa per accelerare la realizzazione degli interventi previsti dalla Missione 6 del Pnrr, dedicata alla salute.

L’obiettivo dichiarato è garantire il rispetto dei termini stringenti previsti dal Piano per gli investimenti relativi alle Case della Comunità, agli Ospedali di Comunità e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Autorizzazione all’esercizio: addio alle lunghe attese
La novità principale riguarda l’articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992, al quale viene aggiunto un nuovo comma 5-bis. La norma stabilisce che, per le nuove strutture sanitarie finanziate dal Pnrr (nonché per l’adattamento, l’ampliamento o la trasformazione di quelle esistenti), l’autorizzazione all’esercizio si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell’istanza da parte dell’azienda sanitaria interessata.

In altre parole, non è più necessario attendere il provvedimento formale dell’amministrazione competente per avviare l’attività. L’unica condizione è il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del Pnrr. Entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza, le amministrazioni competenti (Regioni e Province autonome) dovranno verificare la sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati dall’azienda, ovvero la loro permanenza, e adottare il provvedimento espresso.

La norma si applica specificamente agli interventi della Missione 6, Componente 1, relativi all’investimento 1.1 (“Case della Comunità e presa in carico della persona”) e all’investimento 1.3 (“Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità”), nonché alla Missione 6, Componente 2, subinvestimento 1.1.1 (“Digitalizzazione – rafforzamento strutturale del Ssn”, relativo ai cosiddetti “progetti in essere” ex articolo 2 del decreto legge 34/2020).

Accredito: stessa procedura semplificata
Un meccanismo analogo viene introdotto anche per l’accreditamento istituzionale. L’articolo 8-quater del decreto legislativo 502/1992 viene integrato con un nuovo comma 1-bis, che prevede che, per i medesimi interventi Pnrr, l’accreditamento si intende rilasciato contestualmente all’autorizzazione all’esercizio. Anche in questo caso, le amministrazioni competenti avranno dodici mesi di tempo per verificare la sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati dall’azienda, ovvero la loro permanenza, e adottare il provvedimento espresso.

L’obiettivo: accelerare la realizzazione del Pnrr
La ratio del provvedimento è chiara: semplificare e accelerare le procedure per evitare che i tempi tecnici delle autorizzazioni e degli accreditamenti facciano slittare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali del Pnrr. La scelta di far decorrere l’efficacia dell’autorizzazione e dell’accreditamento dal momento stesso della presentazione dell’istanza rappresenta una deroga significativa alle procedure ordinarie, giustificata dall’urgenza di completare gli investimenti entro le scadenze previste dal Piano.

FONTE: QUOTIDIANO SANITA’
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