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GLI ESPERTI RISPONDONO

Tempi di vestizione. 158 infermieri grazie a NurSind ottengono risarcimento record: 1 milione di euro

Dopo una battaglia legale durata tre anni, il NurSind Ascoli Piceno ha raggiunto una vittoria storica, con un risarcimento da record: 1 milione di euro destinati a 158 infermieri.

La cifra da capogiro è l’indennizzo che l’ASUR Marche dovrà pagare agli infermieri per il mancato riconoscimento del tempo di vestizione – il riconoscimento di almeno dieci minuti, sia all’inizio che alla fine del turno lavorativo, all’interno dell’orario lavorativo – vale a dire il tempo necessario a vestirsi della divisa aziendale a inizio turno e a toglierla alla fine del lavoro.

Il risarcimento è stato calcolato in 10 euro l’ora per ogni turno effettuato negli ultimi cinque anni.

Il tempo di vestizione

Il contratto collettivo comparto sanità 2016/2018 all’art. 27 comma 12 riconosce agli operatori sanitari, nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, da 10 ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate.

Quella di Ascoli Piceno non è altro che l’ultima, in ordine di tempo, delle azioni legali vinte da NurSind, che hanno permesso di inserire la norma all’interno dell’ultimo contratto collettivo.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito: con la sentenza n. 3901 dell’11 febbraio 2019 ha infatti stabilito che “in materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”.

La Corte di Cassazione mette degli importanti punti fermi, bene evidenziando ciò che deve essere considerato orario di lavoro.

Indossare una divisa necessaria per effettuare la propria prestazione lavorativa non può che essere considerata prestazione lavorativa.

 

Dott.ssa Marialuisa Asta

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