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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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4 marzo 2026

GLI ESPERTI RISPONDONO

RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI. NOVITA’ SULLA RESPONSABILITA’ ERARIALE: Nuova tipizzazione della “colpa grave”, nuovi limiti del potere riduttivo del giudice contabile e obbligo di copertura assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche.

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026, n. 4, è stata pubblicata la L. 1/26, recante “Modifiche alla  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.

Il provvedimento ha introdotto importanti modifiche sulla responsabilità amministrativa per danno erariale, ulteriori disposizioni in materia di controllo e consultive della Corte dei Conti e ha conferito altresì una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei Conti.

In particolare, le principali novità sono le seguenti:

  • Definizione di “colpa grave”: violazione manifesta e macroscopica di norme, errore grossolano nei fatti o affermazione/negazione inequivocabile di fatti.
  • Confini del potere riduttivo del giudice contabile: riduzione del danno addebitabile al responsabile (non oltre il 30% del pregiudizio, o il doppio della retribuzione/compenso percepito).
  • Obbligo di copertura assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche: l’art.1, co.7 recita: è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario»”

La FLP è assolutamente contraria alla norma de quo, la cui genericità delle disposizioni in materia di incarichi si estende, in assenza di chiari livelli di responsabilità nella predisposizione degli atti, a gran parte dei dipendenti pubblici, imponendo loro di farsi carico totalmente dei costi assicurativi senza alcun obbligo delle Amministrazioni di contribuire.

Si fa presente comunque che, in sede di conversione del decreto Milleproroghe 2026, il menzionato obbligo di stipula di una polizza assicurativa, a copertura dei danni cagionati per colpa grave all’Amministrazione, prevista a carico di coloro che sono deputati alla gestione di risorse pubbliche, è stato posticipato al 1° gennaio 2027.

Tuttavia, la FLP a tutela dei dipendenti pubblici e per non aggravare i loro costi con la stipula di contratti assicurativi, già da anni ha stipulato una polizza assicurativa con ampia copertura nell’ambito della responsabilità civile patrimoniale.

Gli iscritti alla FLP, infatti, godono di una tutela assicurativa con la AIG, compagnia assicurativa leader a livello mondiale, senza bisogno di ulteriori adempimenti a loro carico.

È possibile consultare la scheda delle garanzie previste e il fascicolo informativo collegandosi  https://www.flp.it/polizza-assicurativa/

 

Roberto Sperandini

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