Si ritiene utile informare in merito ad alcune recenti pronunce giurisprudenziali di rilievo riguardanti il trattamento economico durante i periodi di ferie dei lavoratori pubblici.
Le Corti di Appello di Torino e di Roma, con recenti sentenze, hanno ribadito un principio di assoluta importanza: durante le ferie al lavoratore deve essere garantita una retribuzione che comprenda non soltanto lo stipendio tabellare, ma anche le indennità accessorie stabilmente collegate all’attività lavorativa svolta. Si tratta di un orientamento che trae fondamento dalla normativa europea e dalla consolidata giurisprudenza nazionale, e che rappresenta un passaggio molto significativo per il lavoro pubblico, poiché supera definitivamente interpretazioni restrittive spesso adottate dalle Amministrazioni.
Rientrano pertanto nel trattamento economico da riconoscere durante le ferie, anche le indennità correlate a turnazioni, attività notturne, servizi festivi e, più in generale, tutte le voci retributive che risultano strettamente connesse alle mansioni esercitate e alla specifica professionalità del dipendente.
È importante evidenziare come tali risultati siano stati resi possibili anche grazie alle iniziative sindacali promosse in sede legale e contrattuale, a conferma del ruolo fondamentale che il sindacato continua a svolgere nella tutela concreta dei diritti dei lavoratori e nel miglioramento delle condizioni economiche del personale.
Si precisa che le predette sentenze non contemplano esplicitamente, e in alcuni casi escludono, il riconoscimento dei buoni pasto durante le ferie. Nel pubblico impiego tali emolumenti si differenziano da quelli del settore privato poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, rivestono carattere prevalentemente assistenziale e non retributivo. Ne deriva che la loro erogazione non è automatica durante il periodo feriale, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali o aziendali, né risultano assimilabili alle indennità accessorie delle pronunce menzionate.
Le conseguenze di queste decisioni non riguardano esclusivamente il recupero degli arretrati.
Il principio affermato produce infatti effetti immediati anche per il futuro: le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adeguare le buste paga, riconoscendo le indennità accessorie anche durante i periodi di ferie.
Per quanto riguarda invece le somme pregresse eventualmente non corrisposte, occorre ricordare che i crediti retributivi sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
Per tale motivo, come FLP invitiamo tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni sopra descritte ad attivarsi tempestivamente per interrompere i termini di prescrizione, inviando alla propria amministrazione di appartenenza una formale lettera di messa in mora tramite PEC personale oppure mediante raccomandata A/R.
A tal fine potrà essere utilizzato questo modello fac-simile, personalizzabile in base all’ente/amministrazione di servizio, alle attività effettivamente svolte e alle indennità percepite.
Nel frattempo a livello contrattuale siamo riusciti a raggiungere già un primo importante risultato perché in sede di sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, avvenuta il 9 giugno scorso, abbiamo fatto inserire tale previsione per il personale turnista.
Nello specifico, all’art. 21 (Ferie e recupero festività soppresse), è stato inserito il comma 1bis che riconosce il diritto del turnista a vedersi riconosciuta la corresponsione dell’indennità di turno anche durante i giorni di ferie. Tale disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.
Come detto, questo è il primo passo, proseguiremo la nostra azione per far inserire analoga disposizione anche nei contratti ancora in discussione degli altri comparti.
Procederemo comunque ad un approfondimento puntuale degli effetti applicativi delle recenti pronunce, promuovendo ogni iniziativa sindacale e ogni azione necessaria alla piena salvaguardia dei diritti economici delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Roberto Sperandini
Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF







