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GLI ESPERTI RISPONDONO

Scatti stipendiali, la Cassazione non riconosce l’anno 2013 ai fini economici. Scarica sentenza

L’anno 2013 non è stato riconosciuto ai fini della progressione di carriera del personale scolastico. È quanto emerge dalla sentenza pubblicata oggi dalla Corte di Cassazione in merito alla vicenda nata dalla ricostruzione carriera di due casi analoghi (uno riguardava una docente e l’altro il personale ATA), poi riuniti.

Su cosa si è pronunciata la Cassazione

La Corte di Cassazione si è così pronunciata sulla questione relativa agli effetti del blocco delle progressioni economiche introdotto a seguito del D.L. 78/2010, recepito poi nel D.P.R. 122/2013. In particolare, il caso ha riguardato l’esclusione dell’anno 2013 dai conteggi utili per la progressione stipendiale e giuridica del personale immesso in ruolo, a causa delle misure di contenimento della spesa pubblica adottate in quel periodo.

Secondo la Corte, la norma bloccava l’utilità dell’anno 2013 ai fini stipendiali, cioè economici, ma non a fini giuridici. Il blocco era stato esteso fino al 31 dicembre 2013 dal d.P.R. 122/2013: l’anzianità maturata nel 2013 può essere riconosciuta solo giuridicamente, ma non può essere usata per far avanzare la fascia stipendiale, a meno che non intervenga espressamente la contrattazione collettiva per quella specifica annualità – cosa che è avvenuta solo per il 2011 e 2012.

I ricorsi

In primo grado, il Tribunale di Lucca aveva respinto la richiesta, sostenendo che la normativa escludeva ogni valore all’attività svolta nel 2013, sia sotto il profilo giuridico che economico.

Diversamente, la Corte d’Appello di Firenze aveva accolto il ricorso, affermando che il blocco retributivo doveva ritenersi di natura temporanea e limitato alla sospensione degli incrementi economici, senza intaccare la valenza giuridica del servizio prestato.

Secondo la Corte fiorentina, un’interpretazione della norma che privasse il 2013 di qualunque effetto, avrebbe prodotto un danno strutturale e permanente alla carriera del lavoratore, in contrasto con i principi costituzionali sanciti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cosiddetta interpretazione costituzionalmente orientata).

Scarica sentenza

Di Simone Lo Presti

FONTE: ORIZZONTE SCUOLA
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