confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

ANNO VII NUMERO 3/4  luglio - dicembre 2024

HomeArchivio

20 dicembre 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

In ufficio fino a 70 anni solo «eccellenti». Zangrillo fissa le regole dei trattenimenti Pa

La direttiva del ministro sul rinvio della pensione per i dipendenti pubblici: obbligatorio prevederlo nella programmazione, niente domande dai dipendenti

Le Pubbliche amministrazioni potranno trattenere in servizio fino a 70 anni solo i loro dipendenti migliori, almeno secondo quanto testimoniato dai giudizi di «ottimo», «eccellente» o analoghi nelle valutazioni della performance. Questo tempo supplementare al lavoro, introdotto dall’ultima legge di bilancio, potrà però diventare realtà solo negli enti che abbiano certificato nei documenti di programmazione (il «Piao», Piano integrato di attività e organizzazione) la sussistenza, la dimensione e la durata delle esigenze organizzative che per legge motivano la richiesta di non andare a riposo.

Le istruzioni ministeriali

Circondato da un agitato (e piuttosto confuso) dibattito sul «pensionamento a 70 anni» dei dipendenti pubblici, il nuovo trattenimento in servizio è stato pensato dal comma 165 della manovra (legge 207/2024) come una misura limitata ai casi in cui qualche anno di lavoro in più di chi è a fine carriera sia funzionale all’accompagnamento dei nuovi assunti o indispensabile per svolgere funzioni che senza la permanenza del diretto interessato rischierebbero di cadere.

Una nuova direttiva appena firmata dal ministro per la Pa, Paolo Zangrillo, chiarisce bene carattere ed estensione della misura con le istruzioni operative per la sua applicazione.

La nuova norma, precisa Zangrillo, è «particolarmente importante nell’ambito dell’attuale fase di consistente ricambio generazionale, tuttora in corso», perché «consente di affiancare ai nuovi assunti al personale che è già in possesso di un adeguato bagaglio esperienziale, che potrebbe andare perduto». Questo è l’obiettivo chiave del trattenimento in servizio, che può essere deciso anche quando si rivela necessario a «esigenze funzionali non diversamente assolvibili»; ma con una serie di precondizioni fissate come indispensabili dalla direttiva.

I limiti al rinvio dell’uscita

Prima di tutto, l’esigenza e la sua durata devono essere indicate ufficialmente nei documenti di programmazione. Solo dopo aver posto questa premessa l’amministrazione può scegliere chi trattenere, con due limiti: il primo è fissato dalla norma, che impedisce di decidere trattenimenti per una quota superiore alle facoltà assunzionali dell’ente, e il secondo è precisato dalla direttiva, in cui si legge che «non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento)».

Fuori dall’ambito di applicazione della nuova regola, aggiunge la direttiva, è anche chi è già stato oggetto di altre deroghe al pensionamento, per esempio i dirigenti rimasti in ufficio per l’attuazione del Pnrr come previsto dal decreto omnibus dell’anno scorso (articolo 11, comma 1 del Dl 105/2023).

Chi sceglie

La scelta su chi trattenere in ufficio, precisano poi le istruzioni ministeriali, spetta esclusivamente all’amministrazione, perché la regola non prevede automatismi né attribuisce nuovi diritti ai dipendenti, che quindi non possono fare richiesta di rimanere al lavoro. Chi viene eventualmente indicato dall’ente, invece, dovrà com’è naturale prestare il proprio consenso al rinvio della pensione.

Una volta compiuto questo passo, non è detto che per l’uscita si debba poi attendere i 70 anni. La regola non pone infatti durate predeterminate al trattenimento, che può finire anche prima, una volta superate le esigenze organizzative. Per evitare una frammentazione gestionale eccessiva, il consiglio della direttiva è di non prevedere però durate inferiori all’anno. Nel caso dei dirigenti, gli incarichi potranno quindi essere inferiori ai tre anni indicati dal testo unico del pubblico impiego (articolo 19 del Dlgs 165/2001).

L’occasione della direttiva è utile poi alla Funzione pubblica per precisare la portata di un’altra norma introdotta dalla manovra (comma 162), che ha cancellato l’obbligo per le Pa di collocare d’ufficio a riposo i dipendenti una volta raggiunti i requisiti previdenziali e ha alzato a 67 anni il limite ordinamentale. La direttiva chiarisce che le procedure avviate l’anno scorso, e quindi in base al vecchio limite a 65 anni, ma con effetto dal 2025 restano confermate, superando così l’incertezza generata dall’assenza di una disciplina ponte (Sole 24 Ore di lunedì scorso).

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF