confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Graduatoria d’istituto, quali sanzioni sono previste per l’eventuale rinuncia a supplenza?

Le supplenze attribuite ai docenti attraverso le graduatorie d’istituto sono conferite dal dirigente scolastico sui posti che dovessero rendersi liberi anche per breve periodo nell’istituzione da lui diretta.

Rinuncia

Il docente individuato quale destinatario di una supplenza  deve accettarla a condizione di non essere impegnato in altra supplenza in altra istituzione. Qualora dovesse rinunciare alla proposta ottenuta verrebbe cancellato dalla graduatoria d’istituto

Posto comune

La rinuncia di una supplenza su posto comune, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per tutto l’anno scolastico dalla specifica graduatoria d’istituto sia sullo specifico insegnamento sia per il posto di sostegno dello stesso grado d’istruzione.

Posto di sostegno

La rinuncia alla proposta di una supplenza su posto di sostegno, comporta esclusivamente per gli aspiranti specializzati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto sia per il medesimo posto di sostegno sia per tutte le tipologie di posto o classi di concorso per il medesimo grado d’istruzione.

Mancata assunzione

Qualora il docente interessato dovesse non assumere servizio  dopo l’accettazione, o non dovesse dare riscontro nei termini previsti ( di norma entro 24 ore)  accertato che la comunicazione sia pervenuta all’interessato, viene considerata come se fosse una rinuncia esplicita.

Abbandono del servizio

L’abbandono del servizio, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie l’istituto per tutte le graduatorie classi di concorso tipologia di posto di ogni grado d’istruzione,  per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF