Pronto il Decreto sicurezza, è già stata diffusa una bozza e il punto di partenza è il porto di coltelli e strumenti da punta o da taglio, definito con una precisione che riduce gli spazi di interpretazione. Nella bozza si legge che “chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto” è punito penalmente.
Minori e responsabilità genitoriale
Il decreto introduce un passaggio relativamente ad un reato commesso da un minore, la risposta non si ferma al ragazzo. L’articolato prevede che “nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria”. Non si tratta di un dettaglio tecnico. La violazione diventa un fatto che coinvolge la famiglia, chiamata a rispondere sul piano economico per comportamenti ritenuti pericolosi.
Il divieto di vendita come linea di contenimento
Un altro asse riguarda l’accesso materiale ai coltelli. La bozza è esplicita: “è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”.
Il divieto vale nei negozi, online e anche nei rapporti tra privati. Ai commercianti viene imposto l’obbligo di chiedere un documento, alle piattaforme digitali quello di predisporre sistemi di verifica dell’età. In caso di violazioni ripetute, il decreto arriva a prevedere la chiusura temporanea o definitiva dell’attività.
Violenza giovanile e ammonimento
La bozza rafforza anche gli strumenti di prevenzione già esistenti. L’ammonimento del questore viene esteso ai reati violenti commessi con armi o strumenti vietati. Se dopo l’ammonimento il minore persevera, torna in primo piano la responsabilità degli adulti. Il testo stabilisce che, in questi casi, “è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria” a carico dei genitori o di chi ne fa le veci.
La scuola come spazio protetto
Nel decreto la scuola non compare in modo generico. C’è un passaggio specifico sulle aggressioni a dirigenti scolastici e docenti. Le lesioni personali nei loro confronti vengono inserite in un quadro più severo, con pene aggravate. La norma parla di “lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola”, equiparandole a quelle inflitte ad altre figure pubbliche già tutelate.





