La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 3/2026 QMPROC, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, ha risolto una questione di massima di significativo rilievo sistematico: l’azione per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione è proponibile per qualsiasi delitto commesso a danno delle pubbliche amministrazioni, non soltanto per i reati tipizzati nel codice penale.
Il procedimento trae origine da una segnalazione della Procura regionale per la Sicilia, relativa a un giudizio di responsabilità erariale promosso nei confronti di un collaboratore parlamentare condannato in via definitiva per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, previsto dall’art. 416-bis del codice penale. La Corte di cassazione, Sezione II penale, con sentenza n. 7977/2024, aveva confermato la condanna a tredici anni e sei mesi di reclusione, accertando che il convenuto aveva utilizzato le prerogative connesse al proprio incarico istituzionale per accedere agli istituti penitenziari e incontrare esponenti mafiosi, veicolando informazioni nell’interesse dell’organizzazione criminale.
Il reato di associazione mafiosa non rientra nel catalogo delle fattispecie dagli artt. 314 a 335-bis c.p. Il Procuratore generale ha deferito la questione alle Sezioni Riunite, ai sensi dell’art. 114, co. 3, del Codice della giustizia contabile, d.lgs. n. 174/2016, ponendo il quesito seguente: se l’art. 51, comma 7, dello stesso Codice consenta la proponibilità dell’azione per danno all’immagine anche per delitti diversi da quelli ricompresi nell’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001.
Il contrasto giurisprudenziale: tesi restrittiva ed estensiva
L’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, aveva disposto che le Procure della Corte dei Conti esercitano l’azione per danno all’immagine “nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”, il quale limitava l’azionabilità alle condanne per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Il Codice della giustizia contabile, all’art. 4, co. 1, lett. g, dell’Allegato 3, ha abrogato espressamente l’art. 7 e lo ha sostituito con l’art. 51, co. 7, c.g.c., che estende l’obbligo di comunicazione al Procuratore regionale a tutti “i delitti commessi a danno delle stesse” pubbliche amministrazioni.
Nella giurisprudenza contabile si erano formati due orientamenti contrapposti. L’indirizzo restrittivo, prevalente presso le Sezioni d’appello, riteneva che il rinvio dell’art. 17, co. 30-ter avesse natura recettizia: il contenuto dell’art. 7 sarebbe rimasto incorporato nella norma rinviante anche dopo la sua abrogazione, lasciando invariato il catalogo dei reati presupposto. L’indirizzo estensivo, prevalente presso le Sezioni giurisdizionali regionali, sosteneva che il rinvio avesse natura dinamica e che, per effetto dell’art. 4, co. 2 dell’Allegato 3 al c.g.c., il riferimento all’art. 7 dovesse intendersi operato all’art. 51, co. 7, c.g.c., con conseguente ampliamento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 123/2023, aveva già affermato che “l’art. 51 c.g.c., nel sostituire l’art. 7 della l. n. 97/2001, modifica il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sostanziale della proponibilità dell’azione di responsabilità per danno erariale.”
La decisione delle Sezioni Riunite e il principio di diritto
Le Sezioni Riunite hanno aderito all’orientamento estensivo, enunciando il seguente principio di diritto: l’art. 51, co. 7, del Codice della giustizia contabile consente la proponibilità dell’azione per danno all’immagine della pubblica amministrazione per tutti i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, non soltanto per quelli contemplati nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale. Il Collegio ha valorizzato il dato letterale dell’art. 51, co. 7, la clausola transitoria dell’art. 4, co. 2 dell’Allegato 3, e l’orientamento della Corte di cassazione penale, consolidato nelle sentenze n. 5534/2022 e n. 24050/2024.
Il Collegio ha precisato che l’ampliamento non è illimitato: l’azione rimane condizionata al rispetto dei criteri fissati dalla Corte di cassazione con le sentenze cc.dd. di San Martino (Cass., S.U., n. 26972/2008), per cui la lesione deve riguardare un interesse di rilievo costituzionale, deve superare una soglia minima di lesività e non deve essere futile.
La sentenza precisa che il danno all’immagine va inteso nei suoi aspetti funzionali, presidiati dai canoni dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, ma anche in relazione ai doveri dei pubblici dipendenti ai sensi degli artt. 54 e 98 della Costituzione, che impongono lo svolgimento delle funzioni pubbliche “con disciplina e onore” e “al servizio esclusivo della Nazione.”
Ai sensi dell’art. 116, co. 3, c.g.c., il giudizio di merito sul caso concreto resta incardinato presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, alla quale gli atti vengono restituiti per la definizione.





