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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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GLI ESPERTI RISPONDONO

Carta docente: per la Corte di Giustizia va riconosciuta anche per le supplenze brevi

Dopo l’ormai storico intervento della intervento della Corte di Giustizia UE del maggio 2022 che aveva riconosciuto la possibilità per i docenti precari di beneficiare della Carta del docente ed il successivo intervento chiarificatore della Corte di cassazione nell’ottobre 2023, che aveva ribadito la sussistenza del diritto a fruire della carta docente per i supplenti con contratti al 30 giugno ed al 31 agosto, è stato chiarito l’ultimo dubbio rimasto, ossia se detto beneficio possa essere esteso anche ai docenti destinatari di supplenze temporanee.

Il Tribunale di Lecce aveva rinviato alla CGUE

Con ordinanza del 16 aprile dello scorso anno, il Tribunale di Lecce aveva infatti rimesso la questione alla Corte di Giustizia, chiedendo al Giudice europeo se il beneficio in questione potesse essere esteso anche ai docenti destinatari di supplenze temporanee.

Dovendo decidere un ricorso proposto dall’avv. Mariaconcetta Milone nell’interesse di un docente che nel corso dell’a.s. 2021/2022 aveva lavorato in virtù di numerose supplenze brevi e che rivendicava il riconoscimento della Carta docente, il Giudice salentino aveva chiesto alla Corte di Giustizia se una limitazione nell’attribuzione della carta docente basata sulla durata temporale della supplenza fosse compatibile con la normativa comunitaria, se fosse compatibile una limitazione legata allo svolgimento di supplenze brevi ed anche in diverse scuole con plurimi e diversi contratti, nonché se, in ogni caso, dovesse comunque tenersi conto dell’effettiva durata dell’attività di supplenza svolta nel corso dell’anno.

La Corte di Giustizia ha sciolto il dubbio

Con decisione depositata il 3 luglio, la Corte di Lussemburgo ha chiarito i dubbi sollevati dal Tribunale di Lecce, nel senso di riconoscere anche ai docenti destinatari di supplenze temporanee il diritto a fruire della Carta del docente.

Il Giudice eurounitario in particolare, ha evidenziato che la clausola 4 della Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato non giustifica un diverso trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, oltre ai docenti con contratti al 30 giugno o al 31 agosto, anche nei confronti dei docenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie.

Invero, secondo la sentenza, tenuto conto che i docenti destinatari di supplenza breve svolgono anch’essi funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e detta comparabilità non può essere messa in discussione dal mancato svolgimento da parte dei primi di alcune attività di carattere collegiale, e che il carattere breve della supplenza possa differenziare sostanzialmente le funzioni da questi svolte rispetto ai docenti di ruolo o rispetto ai docenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto, non pare sussista una differenza tale da giustificare il mancato riconoscimento della Carta docente ai destinatari di supplenze brevi.

Peraltro, la necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata a propria difesa dal Governo italiano, secondo i Giudici di Lussemburgo non può giustificare l’applicazione di una normativa nazionale che porti ad una differenza di trattamento in danno dei lavoratori a tempo determinato.

Il principio di diritto

In conclusione, la Corte di Giustizia UE ha enunciato il seguente principio di diritto

“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell’importo nominale di EUR 500 annui, che consente l’acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell’anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che l’attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.

 

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