confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Permessi ex L. 104-92: dev’esserci assistenza al disabile, altrimenti è truffa

La Corte Costituzionale si è recentemente espressa con una sentenza importante sul piano della giurisprudenza in ordine all’utilizzo dei permessi ex legge 104/1992.

In sostanza, dopo precedenti sentenze che, nella fattispecie, configuravano il delitto di danno patrimoniale, per la Suprema Corte il dipendente che utilizzi i 3 giorni di permesso mensili ex legge 104/1992 ed i congedi straordinari non per assistere il disabile ma per concedersi esclusivamente un riposo è imputabile di truffa.

La Cassazione ribadisce che i giorni di permesso ex L. 104 non si possono considerare giorni di ferie (per i quali invece esiste un altro istituto giuridico) ma sono dei giorni che il Legislatore ha concesso a chi si fa carico dell’assistenza dei disabili per alleggerire il carico quotidiano, esonerando il beneficiario dall’attività lavorativa.

Tra le righe si capisce, quindi, che durante i giorni di permesso ex L. 104 il beneficiario deve comunque prestare attività di assistenza al disabile, ma l’esonero dalla prestazione lavorativa gli consente di beneficiare di alcune ore da poter dedicare al riposo e a se stesso. Alcune ore, e non i giorni interi.

La Corte inoltre ribadisce l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’attività assistenziale non deve necessariamente sostituire quella lavorativa (ossia il beneficiario del permesso non è obbligato a prestare assistenza al disabile durante tutto quello che sarebbe il suo orario lavorativo), ma non può usufruire di tali gironi di permesso senza prestare alcuna attività assistenziale al disabile.

Niente viaggi di piacere, quindi, usufruendo dei permessi 104 se non si vuole finire nei guai per truffa!

La sentenza arriva nel corso di un processo nel Comparto della Scuola (in cui circa il 13% del personale usufruisce di questi permessi), ma detta la linea di principio che vale per tutti i beneficiari della L. 104/1992.

LA SENTENZA n. 3209, 23 dicembre 2016 (II sezione penale) QUI

 

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF