confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Responsabilità professionale. La proposta NurSind di modifica alla legge 8 marzo 2017, n. 24.

In tema di responsabilità professionale, la pandemia da Covid-19 ha aperto uno squarcio sulla questione: da una parte l’esigenza di tutelare il professionista che si è trovato ad operare con linee guida assenti o inventate al momento e sotto un notevole stress psico-fisico, dall’altro il diritto del cittadino ad essere tutelato dalla eventuale malpractice non per forza legata al Covid-19.

L’emergenza sanitaria venutasi a determinare in seno alla pandemia da Covid-19, ha posto gli operatori sanitari tutti di fronte a scenari sconosciuti, costringendoli ad operare in condizioni sfavorevoli, come il ritardo nella predisposizione di percorsi differenziati; la mancanza di adeguati DPI, la non effettuazione dei tamponi; l’assunzione di personale sanitario senza adeguato affiancamento; il trasferimento interno di personale in nuove unità operative senza adeguata formazione. Condizioni che hanno avuto una ricaduta negativa sul personale sanitario e sui pazienti affidati alle cure, nella sanità pubblica come in quella privata e nelle RSA.

La proposta NurSind in seno alla conferenza stampa tenutasi il 16 aprile con il Ministero della Salute:

  1. Per il tema della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, eliminare dall’art. 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24 le parole <<o colpa grave>>, lasciando solo <<in caso di dolo>>.Si vorrebbe configurare una situazione simile alla responsabilità civile dei magistrati, dove a rispondere è chiamato lo Stato e non il singoloche adempie alla pubblica funzione.
  2. Salvaguardare il diritto del cittadino di vedersi risarcito il danno, chiamando in causa direttamente lo Stato, in quanto per larga parte coinvolto attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, struttura della Presidenza del Consiglio. È quindi necessario che sia costituito un fondo apposito per risarcire i danni in questa situazione catastrofica.Tale fondo non deve gravare sul Fondo Sanitario Nazionale, perché vengono chiamate in causa direttamente le Aziende Sanitarie; se così fosse, si avrebbe il paradosso di privare il sistema sanitario delle necessarie risorse per garantire ai cittadini il diritto costituzione alla salute.
  3. Estendere la norma di tutela anche ai soggetti di altre categorie(per es. gli ingegneri), con la chiamata diretta dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
  4. Responsabilità del datore di lavoro verso i propri dipendenti. Qualora venga prevista una tutela ad personam, si conservi la possibilità della chiamata in causa dell’Amministrazione per rispondere del risarcimento del danno (non indennizzo) in favore dei dipendenti infettati o morti a seguito del coronavirus. Per tale motivo si chiede la costituzione di un apposito fondoe che a tali lavoratori sia riconosciuto quanto previsto per le vittime del dovere, come avviene per le forze dell’ordine.
  5. Intervento legislativo per evitare la chiamata in causa tra colleghi per accuse di contagionei luoghi di lavoro.

 

 

Marialuisa Asta

 

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF