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25 marzo 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

NurSind Marche vince in tribunale. Sì all’orario flessibile per gli infermieri genitori

Sì alla turnazione opposta per i coniugi infermieri, genitori di due minori. A stabilirlo è la sentenza 16/2022 del Tribunale di Ancona, in seguito al ricorso presentato dai due professionisti infermieri, patrocinato dal NurSind Ancona.

I fatti

I due infermieri, originari della Puglia, genitori di due figli minori di 12 e 14 anni, riferivano di non avere nessun familiare che li potesse aiutare nella gestione dei figli. Precisavano di avere chiesto e ottenuto nell’anno 2015 il beneficio della flessibilità dei turni garantito dalla legge 53/2000 con priorità per i genitori che, lavorando con turni sovrapposti, sarebbero impediti nella cura dei figli. Con comunicazione dell’ottobre 2021 l’azienda faceva presente che dal novembre dell’anno in corso il beneficio sarebbe venuto meno in quanto il figlio minore avrebbe compiuto 12 anni.

I due ricorrevano in tribunale contro l’azienda ospedaliera.

La decisione del tribunale

Secondo il Tribunale,  che accoglieva il ricorso, il compimento del dodicesimo anno del figlio minore non esclude i genitori dal novero dei destinatari dei benefici di flessibilità di orario, ma esclude al più che questi possano beneficiarne in presenza di altri genitori che abbiano una situazione che ne garantisce la precedenza.

Questo perché tutta la disciplina a sostegno della maternità e della paternità riconosce benefici e garanzie maggiori a coloro che hanno figli minori di anni 12 (come infatti emerge dalla stessa memoria di costituzione e risposta, laddove si ricorda che con le modifiche apportate dal d.lgs. 81/2015 sono stati estesi alcuni benefici prima previsti per genitori con figli minori di 8 anni anche ai genitori con figli minori di 12 anni), ma riconosce alcuni benefici, quali quelli legati alla flessibilità di orario, a tutti i genitori di figli minori anche ultradodicenni, pur dando precedenza a quelli con figli infradodicenni.

Il raggiungimento dei 12 anni del figlio minore non è di per sé solo elemento idoneo a giustificare la revoca del beneficio concesso, tenuto conto che quest’ultimo, secondo la chiara disposizione di legge, è rivolto a tutti i genitori di figli minori.

Inoltre, la revoca poteva essere giustificata soltanto a fronte di un proliferare di domande per lo stesso beneficio o nell’ipotesi in cui una modifica nell’organizzazione aziendale impedisse di conciliare le esigenze imprenditoriali con il beneficio riconosciuto ai lavoratori. Nessuna di tali ipotesi si è verificata nel caso di specie.

 

Maria Luisa Asta

 

 

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