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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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GLI ESPERTI RISPONDONO

Guida all’assegno unico universale figli a carico

L’assegno unico è detto “universale” in quanto spettante a tutte le famiglie con figli (dal settimo mese di gravidanza a 21 anni), senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dall’indicatore Isee.

L’assegno sarà compatibile con altre forme di sostegno, come per esempio il reddito di cittadinanza.

E’ riconosciuto un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato.

E’ riconosciuto un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al  figlio, su sua richiesta, al fine  di  favorirne  l’autonomia.

Figlio maggiorenne

L’assegno è concesso nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo  annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio  civile universale.

Figli disabili 

E’ riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi relativi ai figli a carico minorenni e maggiorenni, in  misura  non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio  con  disabilità   con  maggiorazione  graduata  secondo   le classificazioni  della  condizione  di  disabilità. Allo stesso va riconosciuto l’assegno  senza maggiorazione, anche  dopo  il compimento del ventunesimo anno di età, qualora  il  figlio  con disabilità risulti ancora a carico.

 Requisiti di accesso all’assegno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale
  • essere soggetto al pagamento  dell’imposta  sul  reddito  in Italia
  • essere residente e domiciliato  con  i  figli  a  carico  in Italia per la durata del beneficio
  • essere stato o essere residente in  Italia  per  almeno  due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un  contratto di lavoro a tempo indeterminato  o  a  tempo  determinato  di  durata almeno biennale

Istanze dal 1° gennaio

Le domande si potranno presentare dal primo gennaio 2022, per un periodo che andrà da marzo a febbraio dell’anno successivo.

Maria Luisa Asta

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