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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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GLI ESPERTI RISPONDONO

rubrica pubblico impiego

A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici

D: Salve, sono un dipendente del comparto Funzioni Centrali in servizio presso la sede di Catanzaro e chiedo notizie in ordine alla disciplina delle progressioni verticali del vigente CCNL 9 maggio 2022. Grazie.

Luciano, Catanzaro

R: Innanzitutto occorre precisare come la problematica di che trattasi è individuabile negli articoli 17 (progressioni tra le aree) e 18 (norme di prima applicazione) del già citato CCNL, ferme restando le procedure connesse all’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti presso ogni Amministrazione Centrale alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale e che dovranno essere portati a termine sulla base della passata disciplina.
La fase attuale cosiddetta “di prima applicazione” è invece soggetta ad alcuni preventivi, necessari adempimenti, richiamati al comma 2 e seguenti dell’articolo 18 del CCNL e definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa per l’individuazione delle famiglie professionali e connessi ulteriori istituti normo-giuridici.
Tale fase, in vigore dal 1° novembre 2022 sino al 31.12.2024, consente di dispiegare gli effetti del CCNL in ragione di quanto previsto ai commi 6 e 7 del già citato articolo 18; in particolare il comma 6 riguarda la fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e specificatamente i requisiti per l’ammissione alle progressioni di cui alla tabella 3 di corrispondenza allegata al CCNL, mentre il comma 7 riguarda le modalità di definizione dei criteri e la loro “pesatura”, come richiamato alle lettere a, b, e c del già citato comma 7, attraverso l’istituto contrattuale del “confronto”.

Elio Di Grazia

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