confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

21 marzo 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

RUBRICA SANITA’

A cura di NURSIND – Il sindacato delle professioni infermieristiche

D: Quanto tempo ho per mandare in azienda il certificato medico di malattia: in caso di ritardo c’è licenziamento?

Isabella, infermiera- Roma

R: – Il lavoratore che si assenti per malattia deve recarsi al più presto dal proprio medico di base o all’ospedale, farsi visitare, e assicurarsi che il medico abbia trasmesso telematicamente all’INPS il certificato medico attestante l’assenza del lavoratore. Il certificato medico deve essere inviato al massimo entro 2 giorni, e cioè quello relativo al primo giorno di assenza e quello successivo. Chi invia il certificato medico in ritardo, e cioè dopo il secondo giorno di malattia, perde il trattamento retributivo che gli sarebbe spettato, in quanto l’INPS non riconosce l’indennità di malattia se non dal giorno in cui il lavoratore si è sottoposto a visita medica. Tuttavia, l’INPS ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché sullo stesso vi sia riportata la dicitura «dichiara di essere ammalato dal…». Il ritardo dell’invio del certificato all’INPS, e quindi al datore di lavoro, potrebbe anche comportare l’avvio di procedimenti disciplinari fino al licenziamento.

Marialuisa Asta

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF