confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Vincolo quinquennale sulla sede per i docenti: i sindacati proveranno a farlo “saltare”

Il decreto scuola 126, convertito nella legge 159 del 20 dicembre scorso contiene una disposizione che ha già creato molti dissensi fra le organizzazioni sindacali.
Si tratta della norma prevista dal comma 17 octies dell’articolo 1 secondo la quale, d’ora innanzi, il personale docente immesso in ruolo a seguito di procedura concorsuale potrà fare richiesta di trasferimento solo dopo 5 anni di permanenza nella sede di titolarità.
I sindacati hanno già parlato di invasione delle prerogative sindacali in quanto la mobilità è materia di contrattazione integrativa.
Per parte sua, la viceministra Anna Ascani difende la scelta del Governo e del Parlamento e sostiene: “Il provvedimento inserito nel Decreto Scuola serve a dare stabilità. Da un lato abbiamo voluto la stabilità degli insegnanti che garantiscono la qualità del sistema scuola, dall’altro assicurare agli studenti che non cambieranno insegnante ogni anno, ma che potranno avere dei riferimenti stabili”.
“Ai 50mila docenti in più (24mila dal concorso straordinario e 24mila dal concorso ordinario) chiediamo dunque lo sforzo di restare su quelle cattedre per cinque anni. È un patto tra l’insegnante e lo Stato, per dare stabilità”.
Va detto che la norma consente una deroga per i docenti che fruiscono delle garanzie previste dalla legge 104, ma neppure questa clausola sembra bastare alle organizzazioni sindacali che già parlano più o meno apertamente di chiedere una modifica in sede di contrattazione integrativa sulla mobilità.
In effetti negli ultimi anni alcune disposizioni della legge 107 sono state modificate proprio per via contrattuale, anche a causa della genericità della formulazione delle norme stesse.
Ma, questa volta, le cose potrebbero andare in modo ben diverso perchè il decreto, al comma 18 novies dell’articolo 1, stabilisce che le disposizioni del comma 18 octies “non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro“.
Vedremo se con il prossimo CCNI sulla mobiltà i sindacati riusciranno  a trovare il modo di “scardinare” la disposizione: sulla carta sembra impossibile, ma ormai questa è una materia in cui non esistono più certezze assolute.

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF