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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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GLI ESPERTI RISPONDONO

Manovra. Stanziati 235 mln per apparecchiature diagnostiche negli studi dei medici di famiglia. Sopra i 120 mila euro di reddito limiti alle detrazioni per spese mediche, salvo quelle per malattie esenti ticket. Visite mediche e analisi in detrazione solo se pagate con carta, bonifico o bancomat. Ecco le novità dell’ultima bozza

Esclusi invece dall’obbligo del pagamento elettronico ai fini delle detrazioni fiscali i farmaci e i dispositivi medici. Quanto alla detrazione delle spese sanitarie, queste prescinderanno dal reddito nel caso di patologie gravi soggette ad esenzione dal ticket. Tra le altre misure confermate i 2 miliardi in più per l’edilizia sanitaria, l’aumento di 2 miliardi del fondo, la cancellazione del superticket e la riserva vincolata di fondi per i farmaci innovativi. E poi nuove accise su tabacchi, cartine e filtri, sugar tax sulle bevande e fondi per disabilità e non autosufficienza. LA NUOVA BOZZA

31 OTT – Come anticipato oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza, pronti oltre 235 mln per l’acquisto di apparecchiature sanitarie in favore dei medici di medicina generale per contrastare il fenomeno delle liste d’attesa. Inoltre, novità sulle detrazioni fiscali e la loro tracciabilità: rispetto alla prima bozza, si mantiene la detraibilità al 19% delle spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket, a prescindere dal reddito. Inoltre, le nuove disposizioni sulla tracciabilità delle detrazioni non si applicheranno per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici.

Queste le novità principali contenute nell’ultima bozza di manovra datata ad oggi, 31 ottobre, in attesa della trasmissione ufficiale del testo in Parlamento.

Come abbiamo scritto ieri nel testo della manovra non si fa riferimento ai 2 miliardi in più per la sanità per il 2020 ma l’aumento è comunque garantito da quanto stabilito dalla precedente legge di Bilancio (comma 514) permanendo in ogni caso il vincolo che esso scatterà solo dopo la firma del Patto per la salute attesa entro il 31 dicembre prossimo.

Lo stesso dovrebbe valere, salvo smentite al momento non pervenute, per le somme vincolate (1 miliardo) per i due fondi per i farmaci innovativi, oncologici e non, anch’esse non citate nel testo della manovra ma comunque in vigore stante le norme precedenti tutt’ora vigenti che li hanno istituti nel 2017 e per gli anni a venire senza alcun limite temporale alla loro operatività (vedi legge di Bilancio 2017).

Ma ecco in sintesi tutte le norme di interesse sanitario comprese nella bozza di legge di Bilancio di questa mattina:

Articolo 9 (Nuove risorse per l’Edilizia sanitaria)
Viene qui confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l’edilizia sanitaria. Viene dunque aumentata di 2 miliardi la dotazione già prevista dalla manovra 2018.

Art. 41 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza) 
Viene istituito un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Articolo 54 (Abolizione Superticket)
Nelle more di una più generale revisione del ticket, a decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, la dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Art. 55 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)
Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, viene autorizzato un contributo pari a €. 235.834.000,00 per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale. Lo stanziamento andrà a valere sull’importo fissato dal fondo per l’edilizia sanitaria nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Inoltre, le apparecchiature sanitarie di proprietà delle aziende sanitarie, saranno messe a disposizione dei medici secondo modalità individuate dalle aziende stesse.

Art. 75 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)
Cambiano le disposizioni in merito alle detrazioni fiscali sulle spese sanitarie. Queste ultime spetterebbero:
– nell’intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro.

Rispetto alla bozza precedente, però, si spiega ora che, a prescindere dal reddito, la detrazione compete nell’intero importo per le spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 80 (Accise tabacchi)
Aumenta da 30 a 35 euro al chilogrammo l’accisa minima per sigari; da euro 32 ad euro 37 per i sigaretti; e da euro 125 ad euro 130 per tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. E ancora, per i tabacchi lavorati l’onere fiscale minimo passa da “95,22 per cento” a “96,22 per cento”.
Inoltre, la voce “tabacchi lavorati” viene sostituita dalla seguente: “Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 25,28 per cento.”

Art. 81 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)
Viene qui introdotta un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a € 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.
4. L’imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono disciplinate le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, nonché dall’articolo 96 della legge del 17 luglio 1942, n. 907, e dall’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, in quanto applicabili.” 

Art. 82 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)
Viene istituita un’imposta sulle “bevande edulcorate”, ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.

L’importo della nuova imposta viene fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Art. 85 (Tracciabilità delle detrazioni)
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronici.
Rispetto alla precedente bozza, ora al comma 2 si spiega però che le nuove disposizioni non si applicano alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici. Non viene invece specificato se queste misure sulla tracciabilità andranno a valere anche su visite mediche e analisi diagnostiche.

FONTE: QUOTIDIANO SANITA’ ( https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78314)

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