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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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25 marzo 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Manovra. Il testo “bollinato” inviato al Quirinale. Nel 2019 aumenta di 10 mln il Fsn per finanziare le borse in più per la medicina generale. Ecco tutte le norme sulla sanità

Il ddl Bilancio 2019 è al vaglio del Capo dello Stato che dovrà autorizzare la trasmissione alle Camere per l’avvio dell’esame parlamentare. Il testo bollinato dalla Ragioneria che abbiamo potuto visionare conferma tutti gli impegni per la sanità già anticipati in questi giorni. Restano fuori le misure per la farmaceutica, che dovrebbero essere in ogni caso ricomprese nel Decreto semplificazione collegato alla manovra, così come la questione legata al superamento, totale o parziale, del superticket che, invece, verrà affrontato nel corso dell’esame del disegno di legge in Parlamento. IL TESTO INVIATO AL QUIRINALE – LA RELAZIONE TECNICA

31 OTT – Il Governo ha inviato il testo della manovra al Quirinale. In tutto 108 articoli e molte conferme, specie per la sanità, rispetto alle bozze circolate in questi ultimi giorni. L’unico elemento di novità sostanziale riguarda solo una specifica circa il finanziamento del Fondo sanitario nazionale per il 2019, laddove si spiega che quest’ultimo aumenterà di 10 milioni di euro per compensare le nuove spese derivanti dal finanziamento delle borse di studio aggiuntive per i medici di medicina generale.
Restano fuori dalla legge di Bilancio le misure per la farmaceutica, che dovrebbero essere in ogni caso ricomprese nel Decreto semplificazione collegato alla manovra, così come la questione legata al superamento, totale o parziale, del superticket auspicato dal ministro della Salute Giulia Grillo, e che verrà affrontato nel corso dell’esame del disegno di legge in Parlamento.

Queste le altre misure per la sanità previste nella bozza della manovra.

Articolo 21 (Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)Per la modifica della legge Fornero e l’introduzione di “quota 100”, viene istituito presso il Ministero del lavoro un fondo denominato “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”, con una dotazione pari a 6,7 miliardi per l’anno 2019 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2020.

Articolo 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021)Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 – 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Articolo 39 (Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)Per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Pngla), i tempi d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Le risorse sono ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
L’azione di monitoraggio verrà effettuata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il finanziamento, come si spiega nella relazione tecnica, si rende necessario per implementare i sistemi di prenotazione regionali “al fine di favorire la capillarizzazione ed il massimo decentramento dei luoghi di primo accesso con il servizio sanitario regionale, ampliando e unificando la rete dei punti di accesso dei cittadini”.

Articolo 40 (Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021)Come già annunciato dalla ministra della Salute Giulia Grillo nei giorni scorsi, il Fondo si attesterà a 114,4 mld. Una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. Il Fsn verrà infatti incrementato di 2 mld per il 2019 e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld. Questi aumenti, però, subordinati, però, alla stipula entro il 31 gennaio 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

Queste misure riguarderanno in particolare:
– la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;
– il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;
– la valutazione dei fabbisogni del personale del Ssn e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ricomprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
– l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Ssn che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
– la promozione della ricerca in ambito sanitario;
– l’efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;
– la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione si propone di incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 le risorse vincolate sul Fondo sanitario nazionale che, contestualmente, aumenterà per lo stesso importo (circa 250 borse in più).

Articolo 41 (Contratti di formazione specialistica)Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (sono 900 borse in più) viene autorizzata una spesa incrementata di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

Articolo 42 (Programmi di edilizia sanitaria)Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall’articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L’incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.
Conseguentemente, il Fondo investimenti enti territoriali viene ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032, con corrispondente incremento delle risorse necessarie all’attuazione del programma di edilizia sanitaria.

Infine, nelle tabelle della relazione tecnica della manovra, troviamo il rifinanziamento dei fondi per la ricerca medico-sanitaria e tutela della salute: 10 mln per il 2019, 15 mln per il 2020, e 20 mln a decorrere dal 2021.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67406

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