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GLI ESPERTI RISPONDONO

Covid. Ecco la nuova Ordinanza di Speranza con l’ulteriore stretta sugli ingressi dall’estero

Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. L’ORDINANZA.

08 OTT – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova Ordinanza, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. L’Ordinanza dispone in particolare l’obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in alcuni Paesi europei a maggior rischio per Covid-19 e l’obbligo di comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl; la proroga al 15 ottobre delle Ordinanze del 21 settembre e del 25 settembre 2020. L’Ordinanza entra in vigore oggi e reca i suoi effetti sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

Di seguito una sintesi delle principali misure contenute nell’Ordinanza.
Ingressi o transiti in Italia
Per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

– obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

– obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento;

– in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Comunicazione dell’ingresso in Italia al DdP della Asl
Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Comunicazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi
In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Proroga Ordinanze 21 settembre e del 25 settembre 2020
Fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le Ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre 2020.

08 ottobre 2020

FONTE: QUOTIDIANO SANITA’ (LINK: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=88637)

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