confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Contratto 2019/2021: accettazione del contratto a tempo determinato per i docenti di ruolo

Il contratto entrato in vigore il 19 gennaio 2024, nell’abrogare l’art. 36 del CCNL del 2007, all’art. 47 disciplina la materia riguardante l’accettazione del contratto a tempo determinato per il personale docente in servizio nel settore scuola con contratto a tempo indeterminato.

Contratto a tempo determinato per docente di ruolo

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato solo su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore a un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Tipo di contratto

Da un’attenta lettura del testo dell’art. 47 si evince che, è possibile accettare l’incarico a tempo determinato soltanto su cattedra o posto intero, quindi non è possibile accettare incarichi su spezzoni o a orario ridotto.

Diversa provincia

Il personale docente può accettare il contratto a tempo determinato anche su provincia diversa da quella di titolarità, a condizione che il personale suddetto sia iscritto nelle graduatorie d’istituto per posti o classi di concorso diverse da quelle di titolarità, o abbia presentato MAD domanda di messa a disposizione in quella determinata provincia.

Doveri di chi accetta la supplenza

Il docente individuato quale avente diritto alla supplenza deve produrre, alla scuola di titolarità, domanda di aspettativa non retribuita per l’intera durata dell’incarico a tempo determinato, fermo restante il diritto di mantenere la titolarità nella sede originaria per un limite massimo di tre anni. Inoltre con una dichiarazione congiunta all’art. 47 le parti firmatarie precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

Disciplina del personale non di ruolo

Il secondo comma dell’art. 47 chiarisce che per il docente di ruolo, l’accettazione di un incarico a tempo determinatocomporta l’applicazione della disciplina prevista per i docenti a tempo determinato in virtù della quale al docente spetta quanto previsto dall’art. 35 del CCNL in vigore.

 

Di Salvatore Pappalardo – 

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF