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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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21 marzo 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti.

SOMMARIO: Con la presente circolare si provvede alla ricognizione della disciplina dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti e si forniscono i chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia. La presente circolare è adottata ad esito degli ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono all’istituto in esame. Allo scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura organica, le disposizioni in oggetto sono state redatte nella versione integrale e, pertanto, la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto.
1. Premessa.
Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con
quelle vigenti nell’Istituto, si è provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina
l’istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei
Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza
per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle
specificità che regolano le medesime.
A tal fine, l’Istituto, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la necessaria
autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni
finalizzate a favorire l’applicazione della predetta normativa. A seguito di segnalazioni in ordine
a taluni elementi di criticità che attengono all’applicazione delle disposizioni recate nell’ambito
della citata circolare, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
proceduto al riesame delle questioni operative segnalate e dei profili normativi che regolano la
materia, ad esito del quale si è reso opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle
indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017:
a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime che prevede, in caso di
intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei
termini di legge, l’obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del trattamento di
quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui
misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge
n. 1338/1962;
b) rinviare, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l’applicazione
delle indicazioni fornite nell’ambito della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore
al 1° gennaio 2019.
Ciò premesso, allo scopo di favorire la visione unitaria e la lettura organica delle disposizioni in
argomento, con la presente circolare si ripropone in versione integrale la disciplina in ordine
alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni previdenziali pubbliche. In
questa prospettiva la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017.
2. Quadro normativo di riferimento.
Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. Riforma Dini) ha riformato la disciplina dei
trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa,
prevedendo all’art. 3, commi 9 e 10[i], la riduzione del termine di prescrizione della
contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni[ii].
L’art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, altresì, che la contribuzione prescritta non può essere
versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto.
Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla L. n. 335/1995, si
applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche,
trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto,
tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.
Affermato il carattere generale del termine prescrizionale quinquennale, va evidenziato che,
con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n.
610[iii], stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute a tali casse,
per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data
successiva a quella in cui ricorreva l’obbligatorietà dell’iscrizione alle stesse.
La disposizione in esame prevede, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, che nei
casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio “…da data
posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione…..la sistemazione
dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi…viene limitata soltanto ai servizi prestati
nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei
contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero
servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti
dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione”.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla CTPS, è preliminarmente opportuno assumere in
considerazione che lo speciale regime previsto dall’art. 31 della legge n. 610/1952 si applica
“…agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti
di previdenza…”. Al riguardo, occorre rammentare che, per i dipendenti dello Stato, non
esisteva, sino al 31 dicembre 1995, una gestione separata dei trattamenti pensionistici affidata
ad un Istituto di previdenza, tanto che le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente
dalle singole amministrazioni statali. E’ solo a partire dal 1° gennaio 1996 che, con l’articolo 2,
comma 1, della legge 335 del 1995, viene “…istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei
trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui
trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato…”.
E’ vero quindi che, all’epoca della entrata in vigore della legge 610 del 1952, i dipendenti dello
Stato non rientravano nell’ambito applicativo della legge e, per quanto di interesse ai fini della
presente analisi, dell’art. 31 della legge medesima, ma vi sono rientrati a pieno titolo a seguito
dell’istituzione della CTPS presso il disciolto Istituto di previdenza INPDAP. Pertanto, dalla data
di costituzione della CTPS anche ai dipendenti pubblici ad essa iscritti è ragionevole ritenere
che si applichi il regime previsto dall’art. 31 della legge 610 del 1952.
Alla predetta conclusione concorrono peraltro anche ragioni di ordine sistematico, che vengono
in evidenza dall’analisi del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il “testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”. In particolare, l’art. 8 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica, nel prevedere che “…tutti i servizi prestati in
qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le
disposizioni contenute nel capo successivo…” (che regolano il riscatto del servizio presso altri
enti, dei periodi di studio, ecc.), contribuisce a prefigurare un quadro normativo in cui, a tutela
dei diritti previdenziali dei lavoratori, debbano necessariamente sussistere rimedi obbligatori
alla intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il decorso dei termini di legge.
Appare pertanto ragionevole e conforme a una interpretazione dinamica e sistematica delle
norme citate ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichino le regole previste
dall’art. 31 della legge n. 610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell’obbligo di
versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l’onere
del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione
medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di
computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.
L’art. 31, invece, esclude espressamente dal suo campo di applicazione la Sezione autonoma
per le pensioni agli insegnanti elementari e degli asili, i cui iscritti sono successivamente
confluiti in parte nella CPI[iv] e in parte nella CTPS.
Di conseguenza, per quanto innanzi precisato in ordine al regime previsto per gli iscritti alla
CTPS, agli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali, equiparati ai dipendenti statali ai
fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598
del d.lgs. n. 297/1994 e, confluiti in quanto tali, nella CTPS, è applicabile il regime previsto
dall’art. 31 della legge 610 del 1952.
Al contrario, l’art. 31 citato non è applicabile, vista la espressa esclusione dal proprio campo di
applicazione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, poi confluita nella CPI ai
sensi dell’art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, agli insegnanti di asilo e scuole elementari
parificate, oggi ricondotte nell’ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto
della legge n. 62/2000.
3. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni
pubbliche.
Chiarito il quadro normativo di riferimento nei sensi indicati al precedente paragrafo 2, si
delinea di seguito il regime dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica
dovuta alle Gestioni pubbliche, con specifico riferimento alle diverse casse alle quali la stessa
afferisce.
In particolare, per le casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, dalla lettura combinata degli articoli 3,
commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 e dell’art. 31 della L. n. 610/1952, emergono due profili
peculiari nell’applicazione della disciplina della prescrizione delle contribuzioni dovute alle
predette casse.
Da un lato, infatti, rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla
L. n. 335/1995, attesa la sua portata generale e la ratio sottesa alla norma, volta alla riforma
del sistema pensionistico obbligatorio nella sua totalità e al riordino dell’intera materia con
riferimento non solo all’Assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle forme assicurative
sostitutive ed esclusive dell’AGO, come quelle dei dipendenti pubblici, che fa, pertanto,
ritenere superato il meccanismo delle sistemazioni contributive contemplato dal primo periodo
del comma 1 dell’art. 31 citato.
Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del
trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG
e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal
versamento dei contributi.
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per
avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà
considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi,
tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve
essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma
precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da
iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli
enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.
Chiarite le peculiarità proprie della disciplina applicabile alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla
CTPS, stante invece l’inapplicabilità del medesimo art. 31 alle contribuzioni dovute per i
lavoratori iscritti alla CPI, a quest’ultima, fermo restando l’univoco termine prescrizionale
stabilito dall’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995, si applicano le disposizioni vigenti in
materia per l’AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non
computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se
prescritti, come meglio illustrato di seguito.
4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.
Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica
dovuta alle casse gestite dall’ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a
quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il
diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno in
cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per
effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si
riferisce[v]).
A tal proposito, si rammenta che, con riferimento alle contribuzioni pensionistiche in esame, a
partire dal periodo di competenza gennaio 2005, vige per i soggetti tenuti al versamento nei
confronti dell’ex Inpdap l’obbligo di presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi
dell’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326; tale obbligo, come noto, ha consentito all’ex Inpdap la rilevazione
della congruità tra le dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e
la conseguente contestazione di quanto eventualmente non risultato congruo a seguito delle
verifiche dell’Istituto (ECA).
Nell’ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in vigore presso il
soppresso Inpdap con quelle vigenti presso l’Istituto e al fine di garantire l’uniformità delle
regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tenuti
all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi nei confronti dell’INPS, si ribadisce che
i soggetti tenuti all’invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori assicurati
presso le Casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predetto adempimento
esclusivamente attraverso il flusso UniEmens, mediante la valorizzazione della lista PosPA.
Come noto, tale obbligo, previsto dalla circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sussiste a partire
dal 1° novembre 2012; l’Istituto, pertanto, non riterrà valide le dichiarazioni contributive
relative sia alla contribuzione corrente, sia di competenza dei periodi retributivi a partire da
ottobre 2012, effettuate con modalità diverse da quelle indicate, con le conseguenze del caso
in termini di accertamento e conseguente recupero del dovuto.
Riepilogati nei sensi suesposti gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro pubblici nei
confronti dell’Istituto, in caso di mancato assolvimento degli stessi e di decorso del termine di
prescrizione quinquennale, il diritto a riscuotere la contribuzione si estingue e l’Istituto è
impossibilitato a riceverla anche se l’adempimento avvenga in via spontanea da parte del
debitore, in applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.
Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e
alla CTPS, come già accennato al par. 3, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. n. 610/1952,
gli enti datori di lavoro sono tenuti a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza,
spettante per i periodi di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente
versamento di contribuzione; la quantificazione del predetto onere avverrà secondo le regole e
i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, che si ritiene debbano essere mutuate per la fattispecie in esame, attesa la finalità
che la riserva costituita ai fini della rendita suddetta persegue; tale riserva matematica, infatti,
mira arealizzare il medesimo effetto dell’ormai non più possibile adempimento dell’obbligo
contributivo da parte di chi era tenuto all’adempimento. In linea con quanto disposto dall’art.
31, comma 2 citato, in tema di riparto dell’onere dell’intero trattamento di quiescenza tra
datore di lavoro pubblico e istituti previdenziali, l’onere del trattamento di quiescenza relativo
ai periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente effettuato il versamento della
relativa contribuzione è a carico dell’INPS.
Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31,
comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di
quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal
corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita
vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro
inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le
consuete modalità.
Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad
un successivo messaggio di dettaglio.
Per ciò che concerne, invece, la CPI, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non
coperti dal versamento di contributi, derivante dall’espressa esclusione dal campo di
applicazione dell’art. 31 citato e l’impossibilità per l’Istituto di ricevere il versamento della
contribuzione prescritta, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, comportano
l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 13 della L. n. 1338/1962[vi] e della facoltà ivi
prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli cagionati al lavoratore con
l’omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la costituzione di
una rendita vitalizia.
Tale istituto, infatti, che presenta “connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla
applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una
posizione attiva nel determinismo contributivo” (cfr. Corte Costituzionale n. 18/1995), risulta
applicabile anche alla CPI, per la quale, a differenza della CPDEL, della CPS, della CPUG e della
CTPS, il legislatore non ha previsto una disciplina speciale volta a regolare le fattispecie in
esame.
Pertanto, per le contribuzioni dovute alla predetta cassa, si applicheranno le disposizioni in
materia di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962.
Di conseguenza, per la CPI, l’aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore, con
conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito al
versamento della riserva matematica quantificata nei sensi suindicati, da parte del datore di
lavoro ovvero, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 1338/1962, da parte del lavoratore.
Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad
un successivo messaggio di dettaglio.
Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente circolare, anche
sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e
tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche
amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si
applicano a far data dall’1 gennaio 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[i] L’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, ha stabilito che “9. Le contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con
il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle
altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto
dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione
aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a
periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di
atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista
dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le
procedure in corso”.
[ii] In applicazione della disposizioni della L. n. 335/1995, l’Istituto ha emanato, in materia di
prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale, numerose disposizioni tra le quali
si segnalano: la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, la circolare n. 18 del 22 gennaio 1996, la
circolare n. 55 del 1 marzo 2000, la circolare n. 126 del 11 luglio 2003, la circolare n. 69 del
25 maggio 2005 e la circolare n. 31 del 2 marzo 2012 (si veda, altresì il messaggio di
chiarimenti alla circolare n. 31/2012, n. 8447 del 16 maggio 2012).
[iii] L’art. 31 della legge n. 610/1952 stabilisce: “Per gli iscritti alla data di entrata in vigore
della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma
per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti
agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la
obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi,
la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le
sistemazioni derivanti dall’applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi
prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto
versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo
presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria
iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.
Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in
fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti
di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come
resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme
relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n 680.
Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto assistiti da iscrizione
resi presso aziende municipalizzate, l’onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle
aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.
Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei
contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati
indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla
sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre
nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati
dalle lettere l), m), n), o), dell’art. 5 e dell’art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680
, e presso quelli di cui all’art. 22 della presente legge.
[iv] Si rammenta, a tal proposito che gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate sono
confluiti nella CPI, ai sensi dell’art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, mentre gli insegnanti
elementari dipendenti da scuole statali sono stati equiparati ai dipendenti statali, ai fini del
trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del
D.Lgs. n. 297/1994; questi ultimi sono, poi, confluiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n.
335/1995, nella CTPS.
[v] Sulle scadenze fissate dall’Istituto per effettuare gli adempimenti informativi e contributivi,
si veda la circolare 146 del 23 agosto 2002.
[vi] L’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede: ”Ferme restando le disposizioni
penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell’art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , può chiedere all’Istituto
nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma,
una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai
contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza,
all’assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all’attribuzione a favore
dell’interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai
fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i
contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su
esibizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali
possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura
della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a
norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al
risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’Istituto nazionale della previdenza sociale
le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi
l’ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale
la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all’uopo determinate e variate,
quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

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