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GLI ESPERTI RISPONDONO

I PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 SPETTANO ANCHE AI CONVIVENTI

Prot. n. 0282/FLP2016                                                           Roma, 28 settembre 2016

NOTIZIARIO N°28

Ai      Coordinamenti Nazionali FLP

Alle    OO.SS. federate alla FLP

Alle    Strutture periferiche FLP

Ai       Responsabili FLP

Ai       Componenti delle RSU

LORO SEDI

 

I PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 SPETTANO ANCHE AI CONVIVENTI

 Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 23 settembre 2016

La FLP informa che, con sentenza n. 213/2016, la Corte Costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.

La storia da cui trae origine la sentenza si incardina in un procedimento sorto 3 anni fa tra una lavoratrice e l’ASL presso cui prestava servizio. Dopo che lavoratrice ha citato in giudizio l’ASL che non gli aveva riconosciuto l’uso dei permesso mensili, il Tribunale ordinario del lavoro con ordinanza del 15 settembre 2014 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 33, Legge 104/02.

La Corte Costituzionale, dopo aver ritenuto rilevante la questione e ricostruito la ratio legis dell’istituto del permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, nel ricordare l’inviolabilità del diritto alla salute psico-fisica del disabile (previsto dall’articolo 32 delle Costituzione) ha dichiarato incostituzionale la legge n. 104/1992 e precisamente l’art. 33, comma 3 laddove esclude il convivente dal diritto ad usufruire del permesso mensile per assistere una persona disabile a lui vicina.

L’intento dei giudici della Consulta non è stato quello di imporre un’equiparazione fra la figura del coniuge e quella del convivente, bensì di sottolineare come l’articolo 2 e 32 della Costituzione intendono garantire e tutelare un diritto inviolabile, specialmente nei confronti di chi si trova in una situazione di oggettiva gravità

 

 

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